Un aspetto assolutamente
rilevante e degno di attenzione in quanto in grado di contribuire ad
elevare la sicurezza sulla strada è la corretta e puntuale valutazione
dell’idoneità fisica e psichica dei conducenti dei veicoli stradali.
Tutti coloro che decidono di mettersi alla guida dei veicoli stradali
devono possedere i fondamentali requisiti fisici e psichici minimi,
diversi a seconda delle tipologie e/o categorie dei mezzi, costituenti la
garanzia principale della propria e dell’altrui incolumità, unitamente
alla capacità tecnica alla guida ed alla buona conoscenza delle norme che
regolano la circolazione stradale.
In quest’ottica di garanzia il Legislatore ha previsto, per tutti coloro
che intendono ottenere il certificato di idoneità alla guida, una serie di
accertamenti sanitari che attestino il possesso dei requisiti psico-fisici
minimi e l’assenza di malattie invalidanti che potrebbero limitare la
capacità della guida del conducente nonché diversi organismi accertatori,
sia di primo che di secondo grado.
Riportiamo qui di seguito i passaggi fondamentali per ottenere il
conseguimento, il rinnovo, la richiesta di duplicato in caso di
smarrimento/deterioramento, conseguimento di patenti superiori e
conseguimento di patenti speciali:
Conseguimento della prima patente di guida (A e B)
Requisiti per l’accesso all’esame teorico-pratico:
Conseguimento
Età minima:
16 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A1
18 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A2
21 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A3
18 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. B
• Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della
Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi
contenute;
• Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 4028
• Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 9001;
• 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su
carta non termica;
• Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la
cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui
all’art. 119 del Codice della Strada
• Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di
soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà
essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida.
• Qualora la domanda sia inoltrata da candidati (patente di cat.A1)
minorenni è necessaria l’esibizione di un valido documento di identità,
con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia
oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore
(genitore) in ordine alla residenza del candidato.
Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la
attestazione di un ulteriore versamento di € 10,33 sul c/c 4028 per il
pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.
In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa
essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l’ultima attestazione
del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità)
saranno restituiti al candidato assieme alla cartellina e potranno da
questi essere riutilizzati per successive richieste.
Rinnovo per scadenza della patente di guida (Conferma di validità)
Gli accertamenti medici per la verifica della sussistenza dei requisiti
psicofisici per la guida di veicoli a motore sono effettuati da uno dei
sanitari indicati all’art. 119 del Codice della Strada (v. elenco in
basso) che, successivamente alla visita con esito positivo, rilascia il
certificato medico all’interessato e provvede ad inviare comunicazione
della conferma di validità all’Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri.
• A seguito di tale comunicazione l’Ufficio Centrale Operativo provvede
alla stampa e alla spedizione al domicilio dell'interessato, di un
tagliando adesivo attestante la conferma di validità della patente di
guida, da apporre sul documento medesimo.
Alla visita medica è opportuno presentarsi muniti di attestazione del
versamento di € 5,16 sul c/c 9001 e di una marca da bollo di € 10,33 da
apporre sul certificato medico.
Richiesta del duplicato della propria patente di guida
Causa deterioramento:
(deve intendersi deteriorata la patente quando non sia identificabile
anche solo dei seguenti elementi: numero del documento, dati anagrafici,
data di scadenza, foto del titolare)
Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della
Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi
contenute;
Attestazione del versamento di € 20,66 sul c/c n. 4028;
Attestazione del versamento di € 5,16 sul c/c n. 9001;
2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su
carta non termica;
Qualora sulla patente deteriorata non sia leggibile la data di scadenza e
l'ultimo rinnovo sia avvenuto prima del 1/10/1995, l’interessato deve
produrre un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), la cui
data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui
all’art. 119 del Codice della Strada;
Qualora sul certificato medico non sia presente la foto e non sia il
diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere
allegata una fotografia autenticata;
Patente posseduta in visione e relativa fotocopia fronte-retro;
Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta
l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di
validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in
occasione del ritiro del duplicato.
La patente deteriorata deve essere restituita all’Ufficio al momento del
ritiro del duplicato
Causa smarrimento o sottrazione:
Al momento della presentazione della denuncia (di smarrimento, sottrazione
o distruzione) alle autorità di P.S., queste provvederanno a verificare
che la patente sia duplicabile dall'Ufficio Centrale Operativo del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Qualora risulti duplicabile provvederanno esse stesse a trasmettere a
detto Ufficio la documentazione necessaria alla predisposizione del
duplicato, che verrà inviato presso il domicilio del titolare. In tale
evenienza è necessario consegnare alle autorità di P.S. numero 3 foto
recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non
termica ed esibire un valido documento di identità. Le autorità di P.S.
provvedono quindi a rilasciare un permesso provvisorio di guida, valido
fino al ricevimento del duplicato.
Il costo dell'operazione è di circa € 13,94 da pagare all'atto della
consegna della patente
Qualora la patente non fosse duplicabile dall'U.C.O. per la mancanza di
dati o altre cause ostative, si dovrà richiedere il duplicato presso gli
uffici della Motorizzazione muniti di:
Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli) compilato
e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
Attestazione del versamento di € 5,16 sul c/c n. 9001;
2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su
carta non termica;
Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), la cui data non sia
anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del
Codice della Strada (v. nota a fine pagina);
Originale del permesso provvisorio di guida rilasciato delle autorità di
P.S. La denuncia sporta all'autorità estera deve comunque essere
ripresentata all'autorità di P.S. italiana
Qualora non sia prodotto il certificato medico o sullo stesso non sia
presente la foto, alla domanda deve essere allegata una fotografia
autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si
procederà all'autenticazione della foto direttamente presso lo sportello.
Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta
anche la esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in
corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche
in occasione del ritiro del duplicato.
Conseguimento di patenti superiori
Requisiti per ottenere le patenti di guida (C, D ed E)
Età minima:
18 anni compiuti per il conseguimento della patente di categoria C, CE e
BE
21 anni compiuti per il conseguimento della patente di categoria D, DE
Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della
Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi
contenute;
Fotocopia fronte-retro della patente di guida posseduta;
Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c n. 4028;
Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c n. 9001;
2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su
carta non termica;
Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui
data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui
all’art. 119 del Codice della Strada;
Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di
soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà
essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida
Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la
attestazione di un ulteriore versamento di € 10,33 sul c/c n. 4028 per il
pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.
Il certificato medico per il conseguimento delle patenti categoria C, D,
BE, CE, DE deve riportare tra gli altri requisiti fisici, i tempi di
reazione agli stimoli semplici e complessi.
In occasione della prove d’esame (sia di teoria che di guida), si deve
esibire la patente posseduta non scaduta di validità.
In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa
essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l’ultima attestazione
del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità)
saranno restituiti al candidato per essere riutilizzati per successive
richieste.
Conseguimento di patente di guida speciale (per affetti da minorazioni)
Età minima:
16 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A1S
18 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. AS, BS e CS
21 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. DS
(le categorie AS non possono essere conseguite dai minorati degli arti)
• Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della
Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi
contenute;
• Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c n. 4028
• Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c n. 9001;
• 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su
carta non termica;
• Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la
cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato dalla Commissione
Medica Locale, di cui all’art. 119 del Codice della Strada;
• Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di
soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà
essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida.
• Qualora la domanda sia inoltrata da candidati (patente di cat.A1)
minorenni è necessaria l’esibizione di un valido documento di identità,
con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia
oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore
(genitore) in ordine alla residenza del candidato.
Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la
attestazione di un ulteriore versamento di € 10,33 (sul c/c n. 4028 per il
pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.
L'esame di guida deve essere sostenuto con veicolo adattato in base alla
minorazione del candidato e può essere di proprietà di questo o di terzi.
In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa
essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l’ultima attestazione
del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità)
saranno restituiti al candidato assieme alla cartellina e potranno da
questi essere riutilizzati per successive richieste .
Di seguito, per praticità
espositiva, riportiamo il testo integrale dell’art. 119 del Nuovo Codice
della Strada che, per l’appunto, identifica i requisiti fisici e psichici
necessari per il conseguimento della patente di guida:
ART. 119 C.D.S.
“Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di
guida”:
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da
malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica,
anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli
a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i
casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità
sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni
in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato
altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto
sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del
Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello
Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un
medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un
medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da
un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In
tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti
medici.
2-bis.L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti
dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la
conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è
effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che
indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo
controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della
patente di guida (1).
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della
domanda per sostenere l'esame di guida. (2).
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da
commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità
sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità
non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà
procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione
alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano
titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore
a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine
operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici,
strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2
dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione
o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la
commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia
ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini
dell'espressione del giudizio finale (1).
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale commissione
esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati
agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta
commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di
esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica
alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività delle
commissioni mediche locali.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma
dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui
sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei
requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (3)
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al
comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si
avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali
della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di
guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni
mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato
comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita
aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a
patologie alcol correlate, le commissioni mediche sono integrate con la
presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcol correlati. Può intervenire, ove richiesto
dall'interessato, un medico di sua fiducia; (4)
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con
le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni
mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano
opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia
integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da
psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo
professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato
tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali
informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
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