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LA PATENTE DI GUIDA

 

Un aspetto assolutamente rilevante e degno di attenzione in quanto in grado di contribuire ad elevare la sicurezza sulla strada è la corretta e puntuale valutazione dell’idoneità fisica e psichica dei conducenti dei veicoli stradali.
Tutti coloro che decidono di mettersi alla guida dei veicoli stradali devono possedere i fondamentali requisiti fisici e psichici minimi, diversi a seconda delle tipologie e/o categorie dei mezzi, costituenti la garanzia principale della propria e dell’altrui incolumità, unitamente alla capacità tecnica alla guida ed alla buona conoscenza delle norme che regolano la circolazione stradale.
In quest’ottica di garanzia il Legislatore ha previsto, per tutti coloro che intendono ottenere il certificato di idoneità alla guida, una serie di accertamenti sanitari che attestino il possesso dei requisiti psico-fisici minimi e l’assenza di malattie invalidanti che potrebbero limitare la capacità della guida del conducente nonché diversi organismi accertatori, sia di primo che di secondo grado.

Riportiamo qui di seguito i passaggi fondamentali per ottenere il conseguimento, il rinnovo, la richiesta di duplicato in caso di smarrimento/deterioramento, conseguimento di patenti superiori e conseguimento di patenti speciali:
Conseguimento della prima patente di guida (A e B)
Requisiti per l’accesso all’esame teorico-pratico:
 

Conseguimento

Età minima:
16 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A1

18 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A2

21 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A3

18 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. B

• Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
• Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 4028
• Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 9001;
• 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
• Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada
• Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida.
• Qualora la domanda sia inoltrata da candidati (patente di cat.A1) minorenni è necessaria l’esibizione di un valido documento di identità, con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore (genitore) in ordine alla residenza del candidato.
Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la attestazione di un ulteriore versamento di € 10,33 sul c/c 4028 per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.
In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l’ultima attestazione del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) saranno restituiti al candidato assieme alla cartellina e potranno da questi essere riutilizzati per successive richieste.

Rinnovo per scadenza della patente di guida (Conferma di validità)

Gli accertamenti medici per la verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici per la guida di veicoli a motore sono effettuati da uno dei sanitari indicati all’art. 119 del Codice della Strada (v. elenco in basso) che, successivamente alla visita con esito positivo, rilascia il certificato medico all’interessato e provvede ad inviare comunicazione della conferma di validità all’Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

• A seguito di tale comunicazione l’Ufficio Centrale Operativo provvede alla stampa e alla spedizione al domicilio dell'interessato, di un tagliando adesivo attestante la conferma di validità della patente di guida, da apporre sul documento medesimo.
Alla visita medica è opportuno presentarsi muniti di attestazione del versamento di € 5,16 sul c/c 9001 e di una marca da bollo di € 10,33 da apporre sul certificato medico.

Richiesta del duplicato della propria patente di guida

Causa deterioramento:
(deve intendersi deteriorata la patente quando non sia identificabile anche solo dei seguenti elementi: numero del documento, dati anagrafici, data di scadenza, foto del titolare)
Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
Attestazione del versamento di € 20,66 sul c/c n. 4028;
Attestazione del versamento di € 5,16 sul c/c n. 9001;
2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
Qualora sulla patente deteriorata non sia leggibile la data di scadenza e l'ultimo rinnovo sia avvenuto prima del 1/10/1995, l’interessato deve produrre un certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada;
Qualora sul certificato medico non sia presente la foto e non sia il diretto interessato a presentare la domanda, alla stessa deve essere allegata una fotografia autenticata;
Patente posseduta in visione e relativa fotocopia fronte-retro;
Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro del duplicato.
La patente deteriorata deve essere restituita all’Ufficio al momento del ritiro del duplicato

Causa smarrimento o sottrazione:
Al momento della presentazione della denuncia (di smarrimento, sottrazione o distruzione) alle autorità di P.S., queste provvederanno a verificare che la patente sia duplicabile dall'Ufficio Centrale Operativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
Qualora risulti duplicabile provvederanno esse stesse a trasmettere a detto Ufficio la documentazione necessaria alla predisposizione del duplicato, che verrà inviato presso il domicilio del titolare. In tale evenienza è necessario consegnare alle autorità di P.S. numero 3 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica ed esibire un valido documento di identità. Le autorità di P.S. provvedono quindi a rilasciare un permesso provvisorio di guida, valido fino al ricevimento del duplicato.
Il costo dell'operazione è di circa € 13,94 da pagare all'atto della consegna della patente
Qualora la patente non fosse duplicabile dall'U.C.O. per la mancanza di dati o altre cause ostative, si dovrà richiedere il duplicato presso gli uffici della Motorizzazione muniti di:
Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
Attestazione del versamento di € 5,16 sul c/c n. 9001;
2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada (v. nota a fine pagina);
Originale del permesso provvisorio di guida rilasciato delle autorità di P.S. La denuncia sporta all'autorità estera deve comunque essere ripresentata all'autorità di P.S. italiana
Qualora non sia prodotto il certificato medico o sullo stesso non sia presente la foto, alla domanda deve essere allegata una fotografia autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all'autenticazione della foto direttamente presso lo sportello.
Qualora la domanda sia relativa a cittadini extracomunitari, è richiesta anche la esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione del ritiro del duplicato.

Conseguimento di patenti superiori
Requisiti per ottenere le patenti di guida (C, D ed E)
Età minima:


18 anni compiuti per il conseguimento della patente di categoria C, CE e BE

21 anni compiuti per il conseguimento della patente di categoria D, DE

Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;

Fotocopia fronte-retro della patente di guida posseduta;

Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c n. 4028;

Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c n. 9001;

2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;

Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato da un medico di cui all’art. 119 del Codice della Strada;

Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida

Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la attestazione di un ulteriore versamento di € 10,33 sul c/c n. 4028 per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida.
Il certificato medico per il conseguimento delle patenti categoria C, D, BE, CE, DE deve riportare tra gli altri requisiti fisici, i tempi di reazione agli stimoli semplici e complessi.
In occasione della prove d’esame (sia di teoria che di guida), si deve esibire la patente posseduta non scaduta di validità.
In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l’ultima attestazione del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) saranno restituiti al candidato per essere riutilizzati per successive richieste.

Conseguimento di patente di guida speciale (per affetti da minorazioni)
Età minima:

16 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. A1S

18 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. AS, BS e CS

21 anni compiuti per il conseguimento della patente di cat. DS
(le categorie AS non possono essere conseguite dai minorati degli arti)

• Modello TT 2112 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione) compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute;
• Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c n. 4028
• Attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c n. 9001;
• 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
• Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 (sei) mesi, rilasciato dalla Commissione Medica Locale, di cui all’art. 119 del Codice della Strada;
• Per i cittadini extracomunitari é richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità. Tale documento dovrà essere esibito in originale anche in occasione dell’esame di guida.
• Qualora la domanda sia inoltrata da candidati (patente di cat.A1) minorenni è necessaria l’esibizione di un valido documento di identità, con relativa fotocopia, dal quale sia rilevabile la residenza in Italia oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tutore (genitore) in ordine alla residenza del candidato.
Al momento della prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la attestazione di un ulteriore versamento di € 10,33 (sul c/c n. 4028 per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sulla patente di guida. L'esame di guida deve essere sostenuto con veicolo adattato in base alla minorazione del candidato e può essere di proprietà di questo o di terzi.
In caso di esito negativo della prova pratica, qualora questa non possa essere più effettuata con lo stesso "foglio rosa", l’ultima attestazione del versamento ed il certificato medico (se ancora in corso di validità) saranno restituiti al candidato assieme alla cartellina e potranno da questi essere riutilizzati per successive richieste .

Di seguito, per praticità espositiva, riportiamo il testo integrale dell’art. 119 del Nuovo Codice della Strada che, per l’appunto, identifica i requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento della patente di guida:

ART. 119 C.D.S.
“Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida”:
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis.L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (1).
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. (2).
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale (1).
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (3)
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcol correlate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcol correlati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia; (4)
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.





 

 

 

 

 

 


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