Le STATISTICHE in materia
parlano chiaro; questi gli studi di settore in cifre:
1393467: è il numero di conducenti sottoposto al controllo dell’
etilometro nell’anno 2008;
47465: tra i soggetti controllati, le persone che si sono palesate alla
guida in stato di ebrezza;
221696: sono stati i controlli effettuati sugli uomini durante i weekend;
24363: gli uomini trovati positivi all’alcol-test;
65725: i controlli a tappeto effettuati sulle donne durante i weekend;
2452: gli uomini trovati positivi all’alcol-test.
Preme anzitutto specificare che sono assolutamente privi di fondamento
scientifico quei “consigli miracolosi” che circolano in rete destinati al
c.d. “popolo della notte”, secondo i quali sarebbe facilmente possibile
ingannare l’etilometro (!), come, ad esempio: masticare dell’alloro;
mangiare cioccolata; bere un litro e mezzo di acqua tra il primo e il
secondo test; respirare a pieni polmoni e farsi una passeggiata prima del
test (….)…..ed ancora, l’idea malsana di trattenere il fumo di sigaretta
in bocca e immetterlo successivamente nell’etilometro, riesce solo ad
invalidare il test che, per forza di cose, andrà ripetuto; assolutamente
inutili ancorché ridicoli inutili i succhi a base di mela pera o patata
ribattezzati i “Salvapatenti”
Si tratta, evidentemente, di bufale colossali che potrebbero, viceversa,
ingannare voi guidatori amanti della movida notturna portandovi dritti
dritti verso la certezza di sanzioni gravi e compromettenti per i vostri
punti sulla patente di guida! Per cui, il nostro consiglio è quello di
diffidare sempre!
Ed infine, un ultimo piccolo suggerimento:è inutile (e dispendioso,
aggiungeremo!) rivolgersi ad un legale per tentare di far invalidare il
test adducendo le più svariate ipotesi di scorrettezza nel suo
svolgimento.
In base ad un’ autorevole sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen.,
Sez. IV, 20 ottobre 2004, n. 47940), infatti, è stata ribadita la massima
per cui “Lo stato di ebbrezza del conducente può esser provato ed
accertato con qualsiasi mezzo”, e si è affermato, per dovere di
completezza, quanto segue:
“L’ebrezza del conducente di un autoveicolo può essere provata ed
accertata con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso lo
strumento dell’alcoltest di cui all’art. 309 del regolamentodi attuazione
ed esecuzione del C.d.S.”
Quanto sopra riconosce in maniera incontrovertibile che il Giudice, nel
corso del giudizio, può desumere lo stato di alterazione psicofisica
derivante dall’influenza dell’alcol (come nella fattispecie, “equilibrio
instabile”, “eloquio sofferto”, “perdita secca della memoria e della
dimensione nello spazio e nel tempo”)l'da qualsiasi elemento sintomatico
dell’ebrezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’etilometro,
sempre che del suo convincimento fornisca, naturalmente, motivazione
logica ed esauriente.
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