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CHE COS'E' L'ETILOMETRO
E A COSA SERVE

 

Le STATISTICHE in materia parlano chiaro; questi gli studi di settore in cifre:

1393467: è il numero di conducenti sottoposto al controllo dell’ etilometro nell’anno 2008;
47465: tra i soggetti controllati, le persone che si sono palesate alla guida in stato di ebrezza;
221696: sono stati i controlli effettuati sugli uomini durante i weekend;
24363: gli uomini trovati positivi all’alcol-test;
65725: i controlli a tappeto effettuati sulle donne durante i weekend;
2452: gli uomini trovati positivi all’alcol-test.

Preme anzitutto specificare che sono assolutamente privi di fondamento scientifico quei “consigli miracolosi” che circolano in rete destinati al c.d. “popolo della notte”, secondo i quali sarebbe facilmente possibile ingannare l’etilometro (!), come, ad esempio: masticare dell’alloro; mangiare cioccolata; bere un litro e mezzo di acqua tra il primo e il secondo test; respirare a pieni polmoni e farsi una passeggiata prima del test (….)…..ed ancora, l’idea malsana di trattenere il fumo di sigaretta in bocca e immetterlo successivamente nell’etilometro, riesce solo ad invalidare il test che, per forza di cose, andrà ripetuto; assolutamente inutili ancorché ridicoli inutili i succhi a base di mela pera o patata ribattezzati i “Salvapatenti”
Si tratta, evidentemente, di bufale colossali che potrebbero, viceversa, ingannare voi guidatori amanti della movida notturna portandovi dritti dritti verso la certezza di sanzioni gravi e compromettenti per i vostri punti sulla patente di guida! Per cui, il nostro consiglio è quello di diffidare sempre!

Ed infine, un ultimo piccolo suggerimento:è inutile (e dispendioso, aggiungeremo!) rivolgersi ad un legale per tentare di far invalidare il test adducendo le più svariate ipotesi di scorrettezza nel suo svolgimento.
In base ad un’ autorevole sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, 20 ottobre 2004, n. 47940), infatti, è stata ribadita la massima per cui “Lo stato di ebbrezza del conducente può esser provato ed accertato con qualsiasi mezzo”, e si è affermato, per dovere di completezza, quanto segue:
“L’ebrezza del conducente di un autoveicolo può essere provata ed accertata con qualsiasi mezzo, e non necessariamente attraverso lo strumento dell’alcoltest di cui all’art. 309 del regolamentodi attuazione ed esecuzione del C.d.S.”

Quanto sopra riconosce in maniera incontrovertibile che il Giudice, nel corso del giudizio, può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcol (come nella fattispecie, “equilibrio instabile”, “eloquio sofferto”, “perdita secca della memoria e della dimensione nello spazio e nel tempo”)l'da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebrezza, così come può disattendere l’esito fornito dall’etilometro, sempre che del suo convincimento fornisca, naturalmente, motivazione logica ed esauriente.



 

 

 

 

 

 


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